Veicoli storici
Possiedi un’auto o un motoveicolo con almeno 30 anni di vita, o che sia stato costruito da almeno 20 anni ma che abbia un particolare interesse storico o collezionistico?

ti informiamo che, a partire da gennaio 2001, sono in vigore nuove disposizioni sull’obbligo di pagamento della tassa automobilistica. Infatti, l’art. 63 della Legge 21/11/2000 n° 342, pubblicata sulla G.U. del 25/11/2000 n°276, prevede alcune agevolazioni fiscali per due tipologie di veicoli:

autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, costruiti da almeno trent’anni;
autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da almeno vent’anni.
Riguardo ai primi, il requisito richiesto dalla legge è la costruzione da almeno trent’anni.

A tale proposito, si informa che, salvo prova contraria, per la individuazione della data di costruzione del veicolo si fa riferimento all’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato, come è riportato sulla carta di circolazione; l’esenzione è automatica e la presentazione di eventuale documentazione è facoltativa.

Può comunque verificarsi che la data di immatricolazione riportata sulla carta di circolazione sia successiva all’anno di effettiva costruzione; in questo caso, ed in tutti quelli in cui si vuole comunque presentare domanda, la documentazione necessaria da esibire è la seguente:

copia della carta di circolazione recante l’anno di costruzione del veicolo e la sua destinazione d’uso;
oppure dichiarazione di conformità o certificato di omologazione o dichiarazione dell’Automobile Club Storico Italiano (ASI) o della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) dai quali risulti l’anno di costruzione del veicolo o motoveicolo interessato (solo nei casi in cui la data di immatricolazione riportata sulla carta di circolazione è successiva all’anno di effettiva costruzione).
Riguardo alla seconda tipologia di veicoli, i requisiti richiesti dalla legge sono:
la costruzione da almeno vent’anni;
l’interesse storico o collezionistico.
Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica ed estetica, anche in vista di partecipazioni a mostre o esposizioni, i veicoli che rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
L'A.S.I. con Delibera del 9 novembre 2001 ha determinato di individuare, anno per anno, i veicoli di cui ai commi 2 e 3 dell'art.63 L.342/00, stabilendo, per l'anno in corso, che siano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti entro il 31/12/1981, in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico nazionale per il rilascio dell'attestato di iscrizione.
Per ottenere l’esenzione gli interessati devono produrre la seguente documentazione:
copia della carta di circolazione o, in alternativa, dichiarazione di conformità o certificato di omologazione;
dichiarazione dell’Automobile Club Storico Italiano (ASI) o della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) dalla quale risulti l’interesse storico o collezionistico del veicolo o motoveicolo.

NB: Fatta eccezione per la Regione Lombardia, di cui alla nota seguente, le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Toscana e le Province Autonome di Trento e Bolzano non hanno ancora emanato disposizioni attuative dell'art. 63 L.342/2000. Pertanto, ad oggi, gli elenchi ASI e FMI, non costituiscono fonti ufficiali ai fini del riconoscimento del beneficio.


ATTENZIONE: La Regione Lombardia ha esteso i casi di esenzione per i veicoli trentennali anche ai veicoli che abbiano compiuto venti anni dalla loro costruzione.

Riguardo agli importi da versare:

La legge stabilisce che detti veicoli siano esentati dal pagamento della tassa di possesso e siano assoggettati, in sostituzione, al pagamento di una tassa di circolazione forfettaria di Euro 25,82 per gli autoveicoli e di Euro 10,33 per i motoveicoli qualora vengano posti in circolazione su strade e aree pubbliche.

Ne deriva che il pagamento della suddetta tassa di circolazione non è dovuto qualora i veicoli rimangano inutilizzati, senza mai circolare su aree pubbliche.

Sono inoltre esclusi dall’applicazione del beneficio i veicoli adibiti ad uso professionale quali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, noleggio da rimessa, scuola guida etc..

I conducenti dei veicoli in oggetto hanno l’obbligo, come già avviene per i ciclomotori, di esibire agli organi di controllo la ricevuta di pagamento, mentre non è previsto l’obbligo di esposizione del contrassegno.

Riferimenti normativi
Articolo 63 L. 21/11/2000 n° 342
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).

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